Ricorso Verbale Cds

Il Codice della Strada prevede che il soggetto cui é stata notificato un verbale per infrazioni allo stesso Codice possa presentare ricorso per ottenere l'annullamento del verbale.

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, si é soggetti a una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione é disciplinata, dallo stesso codice.
Un soggetto cui sia stato notificato un verbale per violazioni al Codice della Strada, sia esso trasgressore (conducente) o obbligato in solido (proprietario del veicolo), ha la facoltá di presentare ricorso, debitamente motivato, per ottenere l’annullamento del verbale stesso.
Il ricorso puó essere presentato qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale (se consentito) con le seguenti modalitá:

  • Al Prefetto di Verona (ovvero Prefetto competente per il luogo ove é stata accertata l’infrazione) Entro 60 giorni dalla notifica del verbale, indirizzato al Prefetto, da presentarsi al Comando che ha emesso il verbale ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata a.r.. È possibile richiedere anche l’audizione personale. Il Prefetto, esaminati gli atti, provvederá ad annullare il verbale oppure ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento a carico dell’interessato per una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale;
  • Al Giudice di Pace di Verona (ovvero Giudice di Pace competente per il luogo ove é stata accertata l’infrazione) Entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla notifica del verbale, indirizzato al Giudice di Pace, da depositarsi presso la Cancelleria del predetto Giudice ovvero da inviarsi allo stesso con raccomandata a.r.. Il ricorso é soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli oneri fissati dagli artt. 13 e 30 del DPR 115/2002; Il ricorrente, o suo delegato, É obbligato alla presenza all’udienza, in data e ora fissate dal Giudice, pena l’annullamento del procedimento;

Qualora, entro i termini previsti, non sia avvenuto il pagamento o non sia stato presentato ricorso, il verbale costituirá titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metá del massimo della sanzione con aggiunta delle spese di procedimento

Pagina aggiornata il 27/12/2023

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