COMUNICAZIONI CESSIONE FABBRICATO E OSPITALITÀ STRANIERO

La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore a un mese.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

La comunicazione deve essere effettuata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. Per la decorrenza dei termini si deve fare riferimento al momento della disponibilità di fatto dell'immobile e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. In caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto la comunicazione non deve essere ripetuta. 
La comunicazione, compilata in ogni sua parte con l'apposito modulo, deve essere recapitata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco) consegnandola a mano o anche per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all' art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito in Legge 18/05/1978 n. 191 e prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103 a € 1.549.

Esclusioni dall'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato 

L'art. 5, commi 1 lett. d) e 4, del D.L. 13/05/2011 n. 70 prevede che la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto dei beni immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito in Legge 18/05/1978 n. 191. 
L'art. 3, c. 3, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, l'art. 5, c.1 lett. d), e successivamente l'art. 2 del D.L. 20/06/2012 n. 79 prevedono che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito in Legge 18/05/1978 n. 191. 
Pertanto qualsiasi forma di registrazione del contratto di trasferimento di fabbricato o porzione di esso, sia tramite vendita, che tramite locazione o comodato (soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso), assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza.
L'obbligo di comunicazione permane per tutte le cessioni di fabbricato avvenute attraverso un contratto non registrato.

Rif. Legislativo: art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito in Legge 18/05/1978 n. 191

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DELLO STRANIERO

La comunicazione di ospitalità è un obbligo che riguarda chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello Stato.
Per la sussistenza dell'obbligo non è necessario che l'ospitalità si protragga per un determinato tempo minimo, ma l'obbligo persiste fin da subito a prescindere dalla durata della permanenza presso l'immobile.

La comunicazione da effettuarsi con l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere recapitata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco) entro 48 ore dalla cessione del fabbricato o dalla ospitalità (coabitazione) avvenute a qualsiasi titolo (anche gratuito).

Si precisa che per cittadino straniero, si intende, esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all' art. art. 7 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160 a € 1.100.

Rif. Legislativo: art. 7 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286


MODULISTICA
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