Comune di Albaredo d'Adige - piazza Vittorio Emanuele 1 - 37041 Albaredo d'Adige (Verona) - Tel 045 6608011 - FAX 045 7000956 - P.IVA 00264700238 - urp@comune.albaredodadige.vr.it
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Compiti previsti dal Codice Penale in merito alla prevenzione dei reati;
Attività di tutela e controllo in merito ad eventuali illeciti edilizio-urbanistici;
Attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, circoli privati, attività ricettive, aspetti igienico - sanitari e rumorosità delle attività ecc.
LA PATENTE A PUNTIL’art 126bis del Codice della Strada stabilisce che all´atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell´anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata in ciascun articolo, a seguito della comunicazione all´anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista decurtazione di punti. L´indicazione dei punti da decurtare relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
Quesiti sulla Patente a Punti:
Poche righe per spiegare come bisogna comportarsi nel caso in cui la Patente di Guida o la Carta di Circolazione del veicolo, di cui si è in possesso, sia deteriorata/illeggibile, oppure distrutta, oppure ancora smarrita o peggio rubata.
Se mi accorgo di aver smarrito o che mi hanno rubato la Patente di Guida e/o la Carta di Circolazione, entro 48 ore dalla constatazione bisogna recarsi presso un organo di polizia per fare l’apposita denuncia. L’organo di polizia redigerà la denuncia, verificherà se il documento risulti o meno duplicabile dal Ministero ed emetterà un documento sostitutivo provvisorio.
L’Organo di Polizia che riceve la denuncia emette un permesso provvisorio di guida necessario per circolare con il veicolo.
Se la Patente di Guida risulta duplicabile, viene spedita presso la residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.
Se la Carta di Circolazione non risulta duplicabile, bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato che prevede:
L’Organo di Polizia che riceve la denuncia emette un permesso provvisorio di circolazione necessario per circolare con il veicolo.
Se la Carta di Circolazione risulta duplicabile, viene spedita presso la residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.
Se la Carta di Circolazione non risulta duplicabile, bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato che prevede:
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADAIl Codice della Strada prevede numerosi articoli per violazioni che vengono accertate dagli Organi di Polizia.
CATENE DA NEVEIl Codice della Strada prevede che l’Ente proprietario della strada possa emettere un provvedimento per i tratti stradali di competenza su cui prevede la circolazione in determinati periodi con Pneumatici da Neve oppure con Catene a bordo del veicolo.
Per la stagione invernale 2011/2012, relativamente al nostro territorio provinciale, la Provincia di Verona ha emanato apposita Ordinanza che prevede la circolazione sulle strade provinciali utilizzando catene e/o pneumatici da neve al verificarsi di precipitazioni nevose. Alla Provincia si sono poi aggiunti i vari Comuni che con propria Ordinanza hanno previsto lo stesso obbligo.
L´obbligo di circolare montando pneumatici da neve o avendo a disposizione i mezzi antisdrucciolevoli riguarda principalmente i comuni montani o pedemontani e comunque deve essere reso noto attraverso la preventiva posa della segnaletica verticale, come previsto dal codice della strada.
La Società Autostrade invece ha emanato apposito provvedimento che in alcuni tratti stradali, ove sono installati gli appositi segnali, nel periodo dal 01/11/11 al 31/03/12 vi è l’obbligo di circolazione utilizzando catene e/o pneumatici da neve indipendentemente dalla situazione meteorologica.
In caso di precipitazioni nevose o di ghiaccio gli Organi di Polizia Stradale, oltre ad emettere sanzione, potranno impedire ai veicoli privi di catene o pneumatici invernali di proseguire la marcia al fine di evitare ulteriori problemi di circolazione o pericoli.
PRESENTAZIONE DOCUMENTI (ART. 180 CDS)L´art. 180 del Codice della Strada prevede che, per circolare su strada con veicoli a motore, il conducente debba avere con se determinati documenti. Nell´esempio classico di un´autovettura, il conducente deve essere in grado di produrre al momento del controllo stradale la propria Patente di Guida, nonché la Carta di Circolazione ed il Certificato Assicurativo del mezzo che sta utilizzando.
Chiunque, all´atto di un controllo stradale, non è in possesso di tutti i documenti previsti dall’art. 180 cds per il veicolo che sta utilizzando o di idonea documentazione giustificativa, oltre alla sanzione prevista dallo stesso articolo, riceve un invito a presentare, entro un tempo stabilito e scritto, detta documentazione in originale presso qualsiasi posto di Polizia e non necessariamente presso il Comando di appartenenza dell’organo accertatore.
Pertanto, in caso si abbia ricevuto detto avviso di presentazione, l´interessato può produrre la documentazione originale ed il relativo invito presso qualsiasi Comando della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale.
Si prega di fare attenzione perché, in caso di inottemperanza all´invito, il Comando accertatore della violazione, oltre alla verifica del possesso e regolarità della documentazione mancante, provvede ad emettere un ulteriore verbale ai sensi dell´art 180 c. 8 con una sanzione amministrativa che va da 398,00 a 1596,00 euro.
SEGNALAZIONE RANDAGISMO La Legge prevede che in caso di riscontri la presenza di cani randagi, pericolosi e non, deve essere fatta opportuna segnalazione al Comando di Polizia.
Chiunque riscontri la presenza di cani randagi, pericolosi e non, sul territorio comunale deve darne opportuna segnalazione al Comando di Polizia Locale, tramite telefono negli orari di apertura dell´Ufficio, mediante fax, email, specificando il proprio nominativo con recapito telefonico, nonché razza/taglia del cane e luogo di presenza dello stesso.
Il Comando provvederà alle verifiche necessarie ed alla successiva segnalazione all´autoritá sanitaria per l´eventuale recupero.
È importante che, prima della segnalazione, il cane sia stato rinchiuso in apposito recinto.
Questo perché, se il cane è libero, l´Autorità Sanitaria ha difficoltà di cattura del cane ed addebita le spese di uscita anche in caso di mancato recupero.
RICORSO VERBALE CDS Il Codice della Strada prevede che il soggetto cui é stata notificato un verbale per infrazioni allo stesso Codice possa presentare ricorso per ottenere l’annullamento del verbale.
Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, si é soggetti a una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione é disciplinata, dallo stesso codice.
Un soggetto cui sia stato notificato un verbale per violazioni al Codice della Strada, sia esso trasgressore (conducente) o obbligato in solido (proprietario del veicolo), ha la facoltá di presentare ricorso, debitamente motivato, per ottenere l’annullamento del verbale stesso.
Il ricorso puó essere presentato qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale (se consentito) con le seguenti modalitá:
Qualora, entro i termini previsti, non sia avvenuto il pagamento o non sia stato presentato ricorso, il verbale costituirá titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metá del massimo della sanzione con aggiunta delle spese di procedimento.
OSPITALITA’ E CESSIONE FABBRICATOLa denuncia di cessione fabbricato é un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietá o il godimento o a qualunque altro titolo consente l´uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
In tali casi (previsti dall´art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dall’effettiva consegna dell´immobile, compilando un modulo da consegnare all´Autoritá Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici
Recentemente, peró, l´art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste piú l´obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione presso l´Agenzia delle Entrate come prescritto dalla “cedolare secca”. L´art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unitá immobiliari ad uso abitativo effettuate nell´esercizio di una attivitá d´impresa, o di arti e professioni. Inoltre, l´art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell´obbligo di comunicare l´avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.
Non sono cambiate infine le disposizioni di legge che prevedono comunicazioni, come per esempio quella che riguarda i cittadini che ospitano un cittadino extracomunitario (anche se parente o affine) ovvero, cedano allo stesso, la proprietá o il godimento di beni immobili, i quali devono presentare entro 48 ore dal fatto comunicazione presso un´Autoritá Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) ai sensi dell´art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come modif. dall´art. 8 L. 30 luglio 2002, n. 189.
Nelle comunicazioni ai sensi dell´art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come modif. dall´art. 8 L. 30 luglio 2002, n. 189 vanno allegati copia dei documenti del cittadino extracomunitario dai quali risulta la legittima permanenza nel territorio dello Stato.
L´omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto sará sanzionata a norma di legge.
TESSERA PARCHEGGIO INVALIDI - CITYPASS Il Codice della Strada prevede che nei parcheggi indicati dalla segnaletica orizzontale, gialla con il simbolo della carrozzina, e dalla segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada vi possano sostare solamente veicoli il cui conducente o passeggero sia una persona diversamente abile.
Gli autoveicoli che sostano sul parcheggio disabili, debitamente indicato da segnaletica orizzontale e verticale, debbono esporre visibilmente sul parabrezza idonea tessera di colore arancione in possesso, al momento della sosta, del conducente o passeggero disabile.
Il Codice della Strada sanziona l´eventuale parcheggio di veicoli sprovvisti di tale tessera (80,00 euro e 2 punti sulla patente) ed anche l´eventuale parcheggio di veicoli provvisti di tessera appartenente a disabile che al momento della sosta non sia conducente o proprietario del veicolo (80,00 euro - 2 punti sulla patente – ritiro della tessera per uso improprio).
A richiesta degli Organi di Polizia é obbligatorio esibire sia la tessera che la relativa autorizzazione rilasciata.
Alla prima richiesta, la persona disabile che avesse necessitá di tale tessera deve inoltrare al Comando Polizia Locale domanda con allegato Certificato Medico rilasciato dal Distretto Sanitario. Solo il Certificato Medico rilasciato dal Distretto Sanitario ha valore per il primo rilascio. Nessuna altra certificazione o documentazione é valida per il primo rilascio.
La tessera arancione rilasciata ha una validitá per un massimo di 5 anni ed é chiaramente riportate sul fronte della stessa. In caso di rinnovo di una tessera “provvisoria” cioé con validitá inferiore a 5 anni ci si deve comportare come se si trattasse di un primo rilascio. In caso di rinnovo di una tessera con validitá di 5 anni, alla sua scadenza la persona disabile, che avesse necessitá di rinnovarla, deve inoltrare al Comando Polizia Locale domanda con allegato un Certificato Medico che certifichi il persistere delle condizioni mediche di invaliditá. Tale Certificato Medico puó essere rilasciato anche dal proprio medico condotto.
In caso di: