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Polizia Municipale

Tel. 045-6608042 - Responsabile di Reparto: Isolani Silvano


polizia stradale

polizia giudiziaria

Compiti previsti dal Codice Penale in merito alla prevenzione dei reati;

polizia ambientale

Attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente;

polizia edilizia

Attività di tutela e controllo in merito ad eventuali illeciti edilizio-urbanistici;

polizia commerciale

Attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, circoli privati, attività ricettive, aspetti igienico - sanitari e rumorosità delle attività ecc.


Link utili

Come fare per:



patente a puntiLA PATENTE A PUNTI

L’art 126bis del Codice della Strada stabilisce che all´atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell´anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata in ciascun articolo, a seguito della comunicazione all´anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista decurtazione di punti. L´indicazione dei punti da decurtare relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.



Quesiti sulla Patente a Punti:




1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ?

Come già citato sopra, ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni che comportano decurtazione di punti (articolo 126-bis). Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa. Per i neopatentati, nei primi tre anni dal rilascio della stessa, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione. In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero. In caso di contestazione immediata del verbale, cioè il veicolo viene fermato e sul posto viene contestata e notificata al conducente l’infrazione, i punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida in quel momento. L’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale indicando anche il punteggio da decurtare. In caso di NON contestazione immediata, esempio autovelox, non è possibile identificare il conducente. Pertanto il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, al proprietario verrà inviato un ulteriore verbale ai sensi dell’art 126 bis c.2 per omessa comunicazione dei dati richiesti con una sanzione amministrativa che va da 269,00 a 1075,00 euro, ma i punti previsti sul verbale iniziale non vengono decurtati.

2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti?

Se il Ministero dei Trasporti mi comunica mediante servizio postale che mi sono stati decurtati punti sulla patente di guida, nella stessa nota viene segnalato anche quale Organo di Polizia Stradale ha effettuato la richiesta di decurtazione con relativi estremi del verbale. Qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti riguardo la sopracitata nota che informa della decurtazione punti deve essere rivolta all´organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che ha fatto la sanzione. Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del ministero dei Trasporti. L´operazione è effettuata indicativamente entro 30 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione. Solo successivamente alla decurtazione il Ministero dei Trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell´operato degli organi di polizia, comunica l´avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.

3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti?

Quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il Ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato. Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ?

Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell´automobilista, sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.

5. Come si recuperano i punti persi ?

Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperarli è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti. Questi corsi consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B, 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale. Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato, è possibile ripristinare il punteggio iniziale se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che fanno perdere punti.

6. Come funziona il “bonus per buona condotta” ?

Ai conducenti che hanno mantenuto intatto il proprio punteggio viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.






SMARRIMENTO FURTO O DETERIORAMENTO DELLA PATENTE O DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Poche righe per spiegare come bisogna comportarsi nel caso in cui la Patente di Guida o la Carta di Circolazione del veicolo, di cui si è in possesso, sia deteriorata/illeggibile, oppure distrutta, oppure ancora smarrita o peggio rubata.

DETERIORAMENTO DEL DOCUMENTO


La Patente di Guida e la Carta di Circolazione che non risultano più leggibili perché rovinati dall’utilizzo quotidiano devono essere duplicati. Il duplicato deve essere richiesto all’Ufficio di Motorizzazione Civile con le seguenti modalità:

Patente di Guida
  • compilare il modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione;
  • allegare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • allegare due foto recenti, formato tessera, delle quali una autenticata;
  • presentare la patente deteriorata in visione e relativa fotocopia fronte-retro.
  • Se la patente deteriorata è scaduta di validità o non è leggibile la data di scadenza è necessario anche un certificato medico in bollo con foto, e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dall’art.119 del Codice della strada (link elenco). Quando il duplicato viene ritirato presso l’ufficio della motorizzazione che ha ricevuto la richiesta si deve restituire la patente deteriorata.

Carta di Circolazione
  • compilare il modello TT 2119 in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione;
  • allegare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • riconsegnare la Carta di Circolazione deteriorata.
    La nuova Carta di Circolazione viene rilasciata immediatamente.

SMARRIMENTO/FURTO DEL DOCUMENTO

Se mi accorgo di aver smarrito o che mi hanno rubato la Patente di Guida e/o la Carta di Circolazione, entro 48 ore dalla constatazione bisogna recarsi presso un organo di polizia per fare l’apposita denuncia. L’organo di polizia redigerà la denuncia, verificherà se il documento risulti o meno duplicabile dal Ministero ed emetterà un documento sostitutivo provvisorio.


Patente di Guida

L’Organo di Polizia che riceve la denuncia emette un permesso provvisorio di guida necessario per circolare con il veicolo.

Se la Patente di Guida risulta duplicabile, viene spedita presso la residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna. Se la Carta di Circolazione non risulta duplicabile, bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato che prevede:

  • compilare il modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione;
  • allegare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • allegare due foto recenti, formato tessera, delle quali una autenticata;
  • presentare la patente deteriorata in visione e relativa fotocopia fronte-retro.
  • Se la patente deteriorata è scaduta di validità o non è leggibile la data di scadenza è necessario anche un certificato medico in bollo con foto, e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dall’art.119 del Codice della strada (link elenco).
    Quando il duplicato viene ritirato presso l’ufficio della motorizzazione che ha ricevuto la richiesta si deve restituire la patente deteriorata.
Carta di Circolazione

L’Organo di Polizia che riceve la denuncia emette un permesso provvisorio di circolazione necessario per circolare con il veicolo.

Se la Carta di Circolazione risulta duplicabile, viene spedita presso la residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna. Se la Carta di Circolazione non risulta duplicabile, bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato che prevede:

  • compilazione del modello TT 2119;
  • attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • denuncia di smarrimento/furto presentata all’Organo di Polizia.
    Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuta la Carta di Circolazione smarrita, l'intestatario deve provvedere a distruggerla. La nuova Carta di Circolazione viene rilasciata immediatamente.







violazione al codiceVIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Il Codice della Strada prevede numerosi articoli per violazioni che vengono accertate dagli Organi di Polizia.





Accertamento delle violazioni

L´accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso o di un verbale di contestazione.

Preavviso

È un atto scritto (foglietto giallo) che compila l´agente di Polizia quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non sia possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si può provvedere al pagamento del preavviso entro 10 giorni dalla data d´accertamento. Se non si provvede al pagamento il Comando, entro 90 giorni o 360 giorni se residente all’estero, invierà al proprietario del veicolo un verbale di contestazione e la somma da versare sarà aumentata delle spese di spedizione. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica del verbale in quanto non è possibile ricorrere contro un preavviso.

Verbale di contestazione

: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l´infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell´atto. La notifica deve essere fatta entro 90 giorni (360 giorni se residente all’estero) dall’accertamento della violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale. Il ricorso può essere presentato secondo le modalità che obbligatoriamente devono essere citate sul verbale.






obbligo di cateneCATENE DA NEVE

Il Codice della Strada prevede che l’Ente proprietario della strada possa emettere un provvedimento per i tratti stradali di competenza su cui prevede la circolazione in determinati periodi con Pneumatici da Neve oppure con Catene a bordo del veicolo.

Per la stagione invernale 2011/2012, relativamente al nostro territorio provinciale, la Provincia di Verona ha emanato apposita Ordinanza che prevede la circolazione sulle strade provinciali utilizzando catene e/o pneumatici da neve al verificarsi di precipitazioni nevose. Alla Provincia si sono poi aggiunti i vari Comuni che con propria Ordinanza hanno previsto lo stesso obbligo.

L´obbligo di circolare montando pneumatici da neve o avendo a disposizione i mezzi antisdrucciolevoli riguarda principalmente i comuni montani o pedemontani e comunque deve essere reso noto attraverso la preventiva posa della segnaletica verticale, come previsto dal codice della strada.

La Società Autostrade invece ha emanato apposito provvedimento che in alcuni tratti stradali, ove sono installati gli appositi segnali, nel periodo dal 01/11/11 al 31/03/12 vi è l’obbligo di circolazione utilizzando catene e/o pneumatici da neve indipendentemente dalla situazione meteorologica.

In caso di precipitazioni nevose o di ghiaccio gli Organi di Polizia Stradale, oltre ad emettere sanzione, potranno impedire ai veicoli privi di catene o pneumatici invernali di proseguire la marcia al fine di evitare ulteriori problemi di circolazione o pericoli.








presentazione documentiPRESENTAZIONE DOCUMENTI (ART. 180 CDS)

L´art. 180 del Codice della Strada prevede che, per circolare su strada con veicoli a motore, il conducente debba avere con se determinati documenti. Nell´esempio classico di un´autovettura, il conducente deve essere in grado di produrre al momento del controllo stradale la propria Patente di Guida, nonché la Carta di Circolazione ed il Certificato Assicurativo del mezzo che sta utilizzando.

Chiunque, all´atto di un controllo stradale, non è in possesso di tutti i documenti previsti dall’art. 180 cds per il veicolo che sta utilizzando o di idonea documentazione giustificativa, oltre alla sanzione prevista dallo stesso articolo, riceve un invito a presentare, entro un tempo stabilito e scritto, detta documentazione in originale presso qualsiasi posto di Polizia e non necessariamente presso il Comando di appartenenza dell’organo accertatore.

Pertanto, in caso si abbia ricevuto detto avviso di presentazione, l´interessato può produrre la documentazione originale ed il relativo invito presso qualsiasi Comando della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale.

Si prega di fare attenzione perché, in caso di inottemperanza all´invito, il Comando accertatore della violazione, oltre alla verifica del possesso e regolarità della documentazione mancante, provvede ad emettere un ulteriore verbale ai sensi dell´art 180 c. 8 con una sanzione amministrativa che va da 398,00 a 1596,00 euro.








randagismoSEGNALAZIONE RANDAGISMO

La Legge prevede che in caso di riscontri la presenza di cani randagi, pericolosi e non, deve essere fatta opportuna segnalazione al Comando di Polizia.

Chiunque riscontri la presenza di cani randagi, pericolosi e non, sul territorio comunale deve darne opportuna segnalazione al Comando di Polizia Locale, tramite telefono negli orari di apertura dell´Ufficio, mediante fax, email, specificando il proprio nominativo con recapito telefonico, nonché razza/taglia del cane e luogo di presenza dello stesso.

Il Comando provvederà alle verifiche necessarie ed alla successiva segnalazione all´autoritá sanitaria per l´eventuale recupero.

È importante che, prima della segnalazione, il cane sia stato rinchiuso in apposito recinto.

Questo perché, se il cane è libero, l´Autorità Sanitaria ha difficoltà di cattura del cane ed addebita le spese di uscita anche in caso di mancato recupero.








ricorsiRICORSO VERBALE CDS

Il Codice della Strada prevede che il soggetto cui é stata notificato un verbale per infrazioni allo stesso Codice possa presentare ricorso per ottenere l’annullamento del verbale.

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, si é soggetti a una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione é disciplinata, dallo stesso codice.

Un soggetto cui sia stato notificato un verbale per violazioni al Codice della Strada, sia esso trasgressore (conducente) o obbligato in solido (proprietario del veicolo), ha la facoltá di presentare ricorso, debitamente motivato, per ottenere l’annullamento del verbale stesso.

Il ricorso puó essere presentato qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale (se consentito) con le seguenti modalitá:

  • Al Prefetto di Verona (ovvero Prefetto competente per il luogo ove é stata accertata l’infrazione) Entro 60 giorni dalla notifica del verbale, indirizzato al Prefetto, da presentarsi al Comando che ha emesso il verbale ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata a.r.. E’ possibile richiedere anche l’audizione personale. Il Prefetto, esaminati gli atti, provvederá ad annullare il verbale oppure ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento a carico dell’interessato per una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale;

  • Al Giudice di Pace di Soave (ovvero Giudice di Pace competente per il luogo ove é stata accertata l’infrazione) Entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla notifica del verbale, indirizzato al Giudice di Pace, da depositarsi presso la Cancelleria del predetto Giudice ovvero da inviarsi allo stesso con raccomandata a.r.. Il ricorso é soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli oneri fissati dagli artt. 13 e 30 del DPR 115/2002; Il ricorrente, o suo delegato, é’ obbligato alla presenza all’udienza, in data e ora fissate dal Giudice, pena l’annullamento del procedimento;

Qualora, entro i termini previsti, non sia avvenuto il pagamento o non sia stato presentato ricorso, il verbale costituirá titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metá del massimo della sanzione con aggiunta delle spese di procedimento.








cessione fabbricatoOSPITALITA’ E CESSIONE FABBRICATO

La denuncia di cessione fabbricato é un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietá o il godimento o a qualunque altro titolo consente l´uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.

In tali casi (previsti dall´art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dall’effettiva consegna dell´immobile, compilando un modulo da consegnare all´Autoritá Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici

Recentemente, peró, l´art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste piú l´obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione presso l´Agenzia delle Entrate come prescritto dalla “cedolare secca”. L´art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unitá immobiliari ad uso abitativo effettuate nell´esercizio di una attivitá d´impresa, o di arti e professioni. Inoltre, l´art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell´obbligo di comunicare l´avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.

Non sono cambiate infine le disposizioni di legge che prevedono comunicazioni, come per esempio quella che riguarda i cittadini che ospitano un cittadino extracomunitario (anche se parente o affine) ovvero, cedano allo stesso, la proprietá o il godimento di beni immobili, i quali devono presentare entro 48 ore dal fatto comunicazione presso un´Autoritá Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) ai sensi dell´art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come modif. dall´art. 8 L. 30 luglio 2002, n. 189.

Nelle comunicazioni ai sensi dell´art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come modif. dall´art. 8 L. 30 luglio 2002, n. 189 vanno allegati copia dei documenti del cittadino extracomunitario dai quali risulta la legittima permanenza nel territorio dello Stato.

L´omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto sará sanzionata a norma di legge.


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city passTESSERA PARCHEGGIO INVALIDI - CITYPASS

Il Codice della Strada prevede che nei parcheggi indicati dalla segnaletica orizzontale, gialla con il simbolo della carrozzina, e dalla segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada vi possano sostare solamente veicoli il cui conducente o passeggero sia una persona diversamente abile.

Gli autoveicoli che sostano sul parcheggio disabili, debitamente indicato da segnaletica orizzontale e verticale, debbono esporre visibilmente sul parabrezza idonea tessera di colore arancione in possesso, al momento della sosta, del conducente o passeggero disabile.

Il Codice della Strada sanziona l´eventuale parcheggio di veicoli sprovvisti di tale tessera (80,00 euro e 2 punti sulla patente) ed anche l´eventuale parcheggio di veicoli provvisti di tessera appartenente a disabile che al momento della sosta non sia conducente o proprietario del veicolo (80,00 euro - 2 punti sulla patente – ritiro della tessera per uso improprio).

A richiesta degli Organi di Polizia é obbligatorio esibire sia la tessera che la relativa autorizzazione rilasciata.

RICHIESTA RILASCIO TESSERA PARCHEGGIO DISABILI

Alla prima richiesta, la persona disabile che avesse necessitá di tale tessera deve inoltrare al Comando Polizia Locale domanda con allegato Certificato Medico rilasciato dal Distretto Sanitario. Solo il Certificato Medico rilasciato dal Distretto Sanitario ha valore per il primo rilascio. Nessuna altra certificazione o documentazione é valida per il primo rilascio.

RICHIESTA RINNOVO TESSERA PARCHEGGIO DISABILI

La tessera arancione rilasciata ha una validitá per un massimo di 5 anni ed é chiaramente riportate sul fronte della stessa. In caso di rinnovo di una tessera “provvisoria” cioé con validitá inferiore a 5 anni ci si deve comportare come se si trattasse di un primo rilascio. In caso di rinnovo di una tessera con validitá di 5 anni, alla sua scadenza la persona disabile, che avesse necessitá di rinnovarla, deve inoltrare al Comando Polizia Locale domanda con allegato un Certificato Medico che certifichi il persistere delle condizioni mediche di invaliditá. Tale Certificato Medico puó essere rilasciato anche dal proprio medico condotto.

In caso di:
  • Decesso del disabile: la tessera arancione e la relativa autorizzazione devono essere consegnate quanto prima al Comando Polizia Locale;
  • Trasferimento di residenza: la tessera arancione e la relativa autorizzazione devono essere restituite al Comando Polizia Locale del vecchio Comune e si dovrá inoltrare nuova richiesta presso il nuovo Comune di Residenza;
  • Furto/Smarrimento: deve essere presentata prima possibile apposita denuncia presso gli Organi competenti. Con copia di tale denuncia si chiede il rilascio del duplicato presso il Comando Polizia;
download pdf Permesso Parcheggio Disabili - City pass








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