TASI
INFORMATIVA - TASI 2016 - Tributo sui servizi indivisibili
La TASI è un tributo sui servizi indivisibili, istituita per coprire parte dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni alla propria collettività, individuati dal Comune di Albaredo d’Adige nei seguenti servizi: Servizi manutenzione illuminazione pubblica e verde, servizi di viabilità, pubblica sicurezza e protezione civile, servizi socio-assistenziali.Presupposto per applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) e di aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli.
La TASI non si applica sui terreni agricoli.
Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ivi compresi i casi di contratto di affitto e di cessione in uso gratuito), la TASI è dovuta solo dal titolare di diritto reale sull’immobile, per la quota pari al 90%. Nulla è più dovuto dagli occupanti (ad esempio dall’affittuario o dal comodatario), qualora l’immobile risulta essere la propria abitazione principale (residenza e dimora abituale).
Dal 1° gennaio 2016:
- Viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e i titolari dei diritti reale; rimane invece la TASI per le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9).
- Viene eliminata la quota TASI del 10% a carico degli occupanti/inquilini, quando l’immobile è adibito ad abitazione principale;
- Per legge è introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea di 1° grado;
- È prevista una riduzione della TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (comma 54 Legge 28/12/2015 n. 208);
Pertanto dal 2016 la TASI non si paga per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i casi sotto elencati:
- L’abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad accezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8, e A/9;
- L’abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), possedute a titoli di proprietà o di usufrutto agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; naturalmente tale esenzione non si applica sulle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8, e A/9;
- L’abitazione principale appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- L’unico immobile, corredato dalle relative pertinenze iscritto o iscrivile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno, solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
USO GRATUITO
A seguito dell’approvazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, specificatamente in ragione del disposto dell’art. 1, comma 10, lett. b) è stata radicalmente mutata la normativa in materia di immobili concessi in comodato d’uso gratuito. Quindi a partire dal 1° gennaio 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini IMU che TASI per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che:
- Il contratto sia regolarmente registrato;
- L’immobile ceduto deve essere ubicato nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale;
- Il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza;
N.B.: Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017.
ALIQUOTE ANNO 2016
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 27/04/2016 ha approvato le aliquote TASI per l’anno 2016, confermando quelle in vigore per l’anno 2015. In riassunto le aliquote da applicare sono le seguenti:
Comune | Aliquota Abitazione Principale Classificate Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze |
Aliquota altri fabbricati | Aliquota fabbricati strumentali attività agricola |
Aliquota aree edificabili |
ALBAREDO D’ADIGE | 1,00‰ |
2,5‰ |
1,00‰ |
2,5‰ |
BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU.
FABBRICATI. La base imponibile dei fabbricati è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per le categorie catastali da A/1 a A/9 (abitazioni) e per le categorie catastali C/2 (magazzini), C/6 (garage), C/7 (tettoie);
- 140 per le categorie catastali B, C/3 (laboratori), C/4 e C/5;
- 80 per le categorie D5 (banche) e A/10 (Uffici);
- 65 per la categoria D (ad eccezione della categoria D/5)
- 55 per la categoria C/1 (negozi).
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
AREA EDFICABILE. La base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/03/2016 sono state approvate le tabelle riportanti il valore venale in commercio delle aree edificabili per l’anno 2016.
MODALITA’ E SCADENZE DELLA TASI 2016
Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino posta approvato con decreto del ministero dell’economia 23 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014.
Resta facoltà per il contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2016.
Il tributo non è versato qualora l’importo per l’intero anno sia inferiore a € 6,00. Quindi tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e saldo.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
VERSAMENTO IN 2 RATE |
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CODICE COMUNE da indicare nel versamento mod. F24 | |
ALBAREDO D’ADIGE | A137 |
DESCRIZIONE TRIBUTO | CODICE TRIBUTO F24 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – | 3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – | 3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – | 3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – | 3961 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per interessi da accertamento | 3962 |
TASI – Sanzioni da accertamento | 3963 |
C A L C O L O T A S I
RENDITA CATASTALE | RIVALUTAZIONE DEL 5% | BASE IMPONIBILE | CALCOLO IMU | |||||
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 |
Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100) 500 = 525 |
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 |
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota TASI Aliquota 2,5 per mille calcolo da effettuare 84.000 x 0,0025 = 210,00 TASI dovuta per l’anno € 210,00 |
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Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 | Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 | Cat. A/10 | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5 | Cat. D/5 | |||
X 160 | X 140 | X 80 | X 55 | X 65 | X 80 | |||
DICHIARAZIONI TASI
Per la dichiarazione TASI si usa il modello della dichiarazione IMU. Infatti il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 2/DF del 3.6.2015 precisa che ai fini TASI si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la comunicazione delle variazioni ai fini IMU.
Si avvisa inoltre la cittadinanza che è attivo sul sito istituzionale del Comune il servizio gratuito “CALCOLO IUC ON LINE” che comprende il calcolo dell’IMU e della TASI e, inserendo i dati anagrafici del contribuente, la produzione automatica del modello F24.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune nei giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 10.30
il mercoledì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Tel. 045 6608036 - E-mail: bianchini_sara@comune.albaredodadige.vr.it
Posta certificata: protocollo.albaredodadige@pec.it
sito istituzionale del Comune: www.comune.albaredodadige.vr.it
Dal 1 gennaio 2020 la Tasi è stata abolita in quanto integrata con l'Imu.