FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

L'arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove esigenze e nuove spese. Per sostenerle e stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto afavorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).
Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEGfisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito e concesso.
Resta comunque facolta degli istituti di credito l'erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potesta genitoriale su bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.
In caso di esercizio della potesta su piu di un minore puo essere richiesto piu di un finanziamento, mentre e ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potesta o affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) e previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%
In questo caso la domanda puo essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.

Fonti: www.fondonuovinati.it

 

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