albaredo
ecologia

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE

TERRE E ROCCE DA SCAVO

 

 

 

INDICE

 

1.        premessa.. 2

2.        INQUADRAMENTO NORMATIVO.. 2

3.        Fase progettuale. 3

3.1.               Destinazioni d’uso. 3

3.2.               Condizioni per l’utilizzo. 3

3.3.               Iter amministrativo per l’utilizzo. 4

3.4.               Opera soggetta a VIA o AIA.. 4

3.5.               Opera privata soggetta a DIA o Permesso di Costruire. 6

3.6.               Lavori pubblici (non soggetti a VIA, permesso di costruire o DIA) 8

4.        Fase operativa.. 8

4.1.               premessa. 8

Lavori in Oggetto: Errore. Il segnalibro non è definito.

guida alla redazione del piano di scavo.. 9

Schema tipico. 9

Allegati

 

All. i - Schema e contenuti del piano di scavo

 

1 – premessa

 

Il presente documento nasce con lo scopo di offrire indicazioni di comportamento agli operatori del settore edile che devono affrontare dei lavori di scavo.

Le terre e rocce da scavo sono state oggetto di numerosi interventi normativi sia a livello nazionale sia locale, nel tentativo di fare chiarezza sulla loro natura ed in particolare se dovessero essere considerate sottoprodotti o rifiuti.

Sul tema, oggetto di correttivo di norma D.Lgs. 04/08, non esiste ancora molta informazione e poiché vi è stata dedicata attenzione specifica alla gestione delle terre e rocce da scavo, si è ritenuto utile innanzitutto riassumere ed inquadrare la normativa in materia (Cap. 2 ).

Successivamente si è passati alla descrizione delle fasi di gestione delle terre e rocce da scavo che, come si vedrà nel seguito, devono essere programmate già dalla progettazione dell’intervento edilizio.

Il cap. 3 , dedicato alla fase di progettazione, che non riguarda direttamente le imprese di costruzione, è comunque assai importante per comprendere le ricadute sulla fase operativa, che viene dettagliatamente descritta nel capitolo successivo.

Lo strumento di lavoro che viene di fatto imposto dalla normativa, per non trattare i materiali di scavo come rifiuti, ma come sottoprodotti, verrà detto Piano di scavo.

In esso devono essere riportate tutte le informazioni sulla natura e le quantità dei suoli che si andranno ad scavare ed in particolare sul loro destino finale.

Il Piano di scavo, a cui è dedicato uno specifico allegato, deve essere consegnato dalla Committente all’impresa appaltatrice dei lavori, contestualmente al progetto edilizio ed all’autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, di cui esso è parte integrante.

 

2 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

La gestione delle terre e rocce da scavo costituisce uno dei punti più discussi a livello normativo tra gli esperti e gli operatori del settore.

Fin dagli anni novanta infatti la Commissione Europea ha dichiarato che le terre e rocce da scavo dovevano essere comprese tra i rifiuti (identificando quindi anche due codici CER allo scopo), mentre la normativa italiana ha da sempre cercato di escludere tale tipologia di materiale dal regime dei rifiuti al fine di facilitarne il recupero, soprattutto all’interno del ciclo dell’edilizia.

 

Alla base della controversia vi sono i concetti di Rifiuto e Sottoprodotto.

 

Ai sensi dell’art. 1 comma a) della direttiva 75/442/CEE per “rifiuto” si intende: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; definizione ripresa tal quale dal D.Lgs. 152 /2006 e successive modifiche.

 

Secondo lo Stato italiano la nozione di rifiuto è connotata da ragionevoli eccezioni come nel caso dei sottoprodotti, cioè quei residui del processo di lavorazione di cui l’impresa non intenda “disfarsi”.

Sempre per lo Stato Italiano per definire un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, è necessario che esso venga riutilizzato in modo certo e limitatamente a determinati usi, definito a priori e senza trasformazioni preliminari.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è, perciò, da considerarsi certo e quindi classificabili non come rifiuto, ma come sottoprodotto.

Con il D.Lgs. n°4 del 16 gennaio 2008, la normativa italiana modifica interamente l’articolo 186 del precedente decreto 152/06.

 

In particolar modo non si parla più di esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, ma si elencano una serie di requisiti da accertare e dimostrare al fine di una classificazione come sottoprodotto e del loro riutilizzo.

I requisiti vanno a dimostrare la certezza e le modalità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, oltre che la natura e i tempi del deposito temporaneo.

 

3 - Fase progettuale

L’art. 186 del D.Lgs. 4/08 determina che il destino delle terre e rocce da scavo debba essere pianificato durante la fase progettuale di un’opera.

A tale scopo è necessario redigere un apposito piano, piano di scavo, da sottoporre all’autorità competente attraverso distinte procedure amministrative diversificate in funzione della tipologia di opera che ha prodotto il materiale. In ogni caso il piano deve essere redatto per ogni opera in cui sia prevista una movimentazione di terre e rocce da scavo.

L’obiettivo del piano di scavo è pertanto quello di accertare e dimostrare, in fase progettuale, la sussistenza dei requisiti necessari per classificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti, non rifiuti, e programmare un loro riutilizzo compatibile con le destinazioni d’uso consentite.

 

Destinazioni d’uso

Le destinazioni d’uso ammesse per le terre e rocce da scavo (D.Lgs. 16/01/08 n.4, art. 186, comma 1) sono le seguenti:

-         Reinterri;

-         Riempimenti;

-         Rimodellazioni;

-         Rilevati.

 

Condizioni per l’utilizzo

Le terre e rocce da scavo possono essere impiegate come sottoprodotti solo se vengono rispettate le seguenti condizioni (D.Lgs. 16/01/08 n.4, art. 186, comma 1):

 

a)       siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b)       sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c)       l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d)       sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e)       sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f)        le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non é contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g)       la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata;

 

Nel caso in cui i suddetti requisiti non siano dimostrati le terre e rocce da scavo non possono essere definite sottoprodotto devono essere trattate come rifiuto e inviate alle operazioni di smaltimento, recupero, oppure essere smaltite, o recuperate mediante le operazioni descritte dal Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n.186 (ex D.M. 5 febbraio 1998).

 

Iter amministrativo per l’utilizzo

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16/01/08 n. 4 le modalità e le possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo devono essere pianificate già in fase di progettazione ad opera del progettista invece che dell’impresa esecutrice.

In particolare i commi 2, 3, 4 dell’art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo a seconda dell’opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), opere private soggette a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o Permesso di Costruire, opere pubbliche.

 

Opera soggetta a VIA o AIA

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in un allegato apposito “progetto/piano di scavo”, approvato dall’autorità titolare del procedimento di VIA.

Dal progetto devono emergere:

-         La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo;

-         I tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo.

-         I volumi di terre e rocce da scavo di cui è previsto, in fase progettuale, il riutilizzo in sito, in altro sito (specificando il sito di destinazione) e la quota parte di terre e rocce da scavo di cui non è stata individuata la ricollocazione.

 

Il deposito di materiali in attesa di riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma può essere esteso sino al massimo di tre anni se il riutilizzo avviene nel medesimo progetto.

 

 

TABELLA A (Disponibile presso l’Ufficio tecnico)

 

 

Opera privata soggetta a DIA o Permesso di Costruire

La proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente (Richiesta sussistenza dei requisiti) alla richiesta del permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività.

Nell’ambito di tali procedure dovranno pertanto essere dimostrati e verificati:

-          La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (comma1 dell’art.186 d.lgs 152/06);

-         I tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno.

-         I volumi di terre e rocce da scavo di cui è previsto, in fase progettuale, il riutilizzo in sito, in altro sito (specificando il sito di destinazione) e la eventuale quota parte di terre e rocce da scavo di cui non è stata individuata la ricollocazione.

 

Poiché la proposta va presentata unitamente al titolo abilitativi edilizio il soggetto abilitato a riceverla è necessariamente il Comune- L’iter da seguire sarà il seguente:

A)

Per terre e rocce da scavo provenienti da aree diverse da quelle ai successivi punti, in prima istanza, è sufficiente presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti dalla quale deve essere accertata la condizione (natura) di Sottoprodotti. Sarà facoltà dell’amministrazione a cui compete il provvedimento, richiedere, a sua discrezione, l’esecuzione delle analisi chimiche prima del rilascio del Permesso di Costruire.

 

B)

 

1.        Aree con presenza di serbatoi o cisterne interrate di rifiuti pericolosi, impianti assoggettati al D.Lgs N.334/99, attività industriali ricadenti nelle categorie dell’all. 1 del D.Lgs. 372/99 (energetiche, produzione e trasformazione metalli, prodotti minerali, chimica gestione rifiuti ed altre ad esse riconducibili), attività che necessitano di bonifica aree contaminate, aree soggette ad interventi di bonifica anche se conclusi, impianti autorizzati allo smaltimento e/o recupero rifiuti; congiuntamente alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti vanno allegate le analisi chimiche al fine di individuare le concentrazioni delle sostanze inquinanti. L’indagine deve essere svolta in conformità con la norma UNI 10802. I parametri da determinare sono: Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

 

 

TABELLA “B” (Disponibile presso l’Ufficio Tecnico)

 

 

Lavori pubblici (non soggetti a VIA, permesso di costruire o DIA)

Il progettista deve allegare al progetto d’opera una dichiarazione in cui emerga:

-   La sussistenza dei requisiti necessari per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo;

-   I tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno.

-   I volumi di terre e rocce da scavo di cui è previsto, in fase progettuale, il riutilizzo in sito, in altro sito (specificando il sito di destinazione) e la quota parte di terre e rocce da scavo di cui non è stata individuata la destinazione.

 

Fase operativa

 

premessa

Le imprese mantengono gli oneri e le responsabilità sulla gestione operativa (movimentazione e deposito temporaneo) delle terre e rocce da scavo, che deve essere realizzata in conformità con la normativa e le specifiche di progetto nonché delle modalità di riutilizzo specificate dai documenti autorizzativi rilasciati in fase di VIA, AIA, DIA o allegata al bando di gara nel caso di opere pubbliche in cui non è prevista una procedura autorizzativa.

 

Sono responsabilità dell’azienda esecutrice delle lavorazioni:

 

a.        l’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e sottoposti a bonifica;

b.        l’utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo i tempi e le modalità previste dal progetto;

c.        il trasporto delle terre e rocce da scavo, al di fuori del sito di produzione, accompagnate da idoneo documento amministrativo, FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) o DDT a seconda che siano rifiuto o sottoprodotto, oltre che con una copia del progetto e degli assensi al riutilizzo;

d.        la verifica e la segnalazione di condizioni di contaminazione diverse da quanto previsto in fase di progettazione.

e.        Riutilizzare le terre in altro sito o ciclo produttivo previa comunicazione agli enti preposti.

 

guida alla redazione del piano di scavo

Si descrive ora uno schema di progetto per la gestione delle terre e rocce da scavo, denominato “Piano di Scavo .

L’impostazione dell’elaborato, segue l’ordine logico e temporale delle attività che si rendono necessarie a fornire i dati per la dimostrazione dei requisiti richiesti dalla norma per classificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, oltre che le modalità di trattamento nel caso debbano essere trattate come rifiuto.

 

Schema tipico

 

Il piano di Scavo può essere suddiviso in quattro parti fondamentali:

 

            Premessa:

inquadramento territoriale, storico, urbanistico, ambientale;

pianificazione dell’attività d’analisi;

            Qualità:

            Cosa si scava:              

Analisi merceologica: se trattasi di rifiuto/riporto/terreno (in riferimento anche alla eventuale contaminazione derivante dall’attività di escavazione, costruzione, perforazione)

Analisi chimico-fisica: se trattasi di terreni a recupero o rifiuti speciali e/o pericolosi

 

            Quantità:

            Quanto si scava:

Volumi di materiale scavato previsti dal progetto, suddivisi per tipologia in base alle verifiche qualitative

            Destino:

            Trasporto e/o  riutilizzo dei materiali scavati

In relazione alle quantità e qualità (ovvero da stabilire per ogni frazione merceologica, identificata dalle analisi, e destinazione);

Documentazione amministrativa: FIR (Formulario Identificazione Rifiuti), DDT (sottoprodotti);

            Destinazione:

Riutilizzo in sito, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;

Riutilizzo in altri siti per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;

Avvio ad impianti di trattamento: discarica, impianto di recupero, stoccaggi provvisori;