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COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE

Provincia di Verona



ORDINANZA n° 63

Prot. 14753


Albaredo d’Adige, 19/11/2009

Oggetto: provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento dell’aria.

Adozione degli interventi emergenziali individuati dal Tavolo Tecnico Zonale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Veneto, con delibera consiliare n. 57 del 11-11-2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera a seguito della quale è stato costituito in sede regionale il C.I.S. (Comitato di indirizzo e sorveglianza) con il compito di indicare le misure più idonee per la concretizzazione delle azioni previste nel Piano

di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;

- presso ogni Provincia della Regione Veneto è istituito un Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto da tutti i Comuni inseriti nelle fasce A, B, C;

- il TTZ ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei piani d’azione, di risanamento e di mantenimento dell’aria, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione;

- il 22 settembre 2009, presso la sala del Consiglio Provinciale di Verona, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) che ha discusso gli interventi emergenziali da attuare per l’inverno 2009/2010 nei Comuni classificati in fascia A;

DATO ATTO che in base alla zonizzazione predisposta dall’ARPAV, e approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006, questo Comune ricade in fascia A1 Provincia;

VISTE le misure approvate dal TTZ su proposta del C.I.S. nella seduta del 22.09.2009;

RITENUTO di adottare gli interventi emergenziali individuati dal Tavolo Tecnico Zonale, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

O R D I N A

1) LIMITAZIONI AL TRAFFICO

dal 11 gennaio al 15 maggio 2010, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:

a) autoveicoli ad accensione comandata (BENZINA) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli ad accensione spontanea (DIESEL) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i “veicoli commerciali leggeri” non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2) ALTRE INIZIATIVE:

a) obbligo di spegnimento dei motori, in particolare nelle zone abitate:

i) degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea;

ii) dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

iii) dei motori degli autoveicoli per soste della durata superiore ad un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

b) divieto di combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, eccetto nei casi previsti da specifiche norme e/o regolamenti o con deroga espressa da parte della Giunta Comunale;

c) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi delle abitazioni o ambienti ad essa complementari:

1) cantine e ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

2) box, garage e depositi;

d) abbassamento della temperatura di almeno 1° C., quindi non superiore a 19° C., negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati da combustibile gassoso;

3) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);

- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;

- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive, immatricolati a partire del 1° gennaio 1993 ovvero in precedenza, purché conformi alla suddetta direttiva 91/441/CE;

- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti di all’origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;

- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.

D I S P O N E

· la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale;

· la distribuzione dell’estratto della presente ordinanza nei luoghi pubblici del territorio comunale;

· l’invio di copia della presente a:

- alla Polizia Municipale del Comune di Albaredo d’Adige per quanto riguarda l’acquisto della cartellonistica stradale necessaria, la vigilanza, il riscontro di eventuali violazioni e l’emissione dei provvedimenti sanzionatori;

- all’Ufficio Tecnico, Servizio Ecologia del Comune;

- al Settore Ecologia della Provincia di Verona;

- Alla Stazione Carabinieri competente per territorio;

I N F O R M A

· che gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso l’Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi;

· che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio;

· che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Molinaroli Massimo;

A V V E R T E

Chiunque violi le disposizioni relative alle limitazioni al traffico di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa, da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’art 7, commi 1 – lett. b) e 13 del Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” da € 74,00 ad € 296,00.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa disposta da specifici regolamenti del Comune.



IL SINDACO

MENEGAZZI Paolo Silvio

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