
COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
Prot. 8713
Ordinanza n. 43 registro ordinanze
OGGETTO: TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO.
Ordinanza n. 43 registro ordinanze
CONSIDERATO che l’incuria delle siepi e degli alberi che si protendono oltre il confine stradale verso parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;
RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti agricoli privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro i campi;
RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza, in conseguenza di quanto sopra esposto, disporre l’adozione di adeguate misure di prevenzione per l’incolumità dei cittadini nell’intero territorio comunale;
VISTO l’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità ..”;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, il quale prevede che “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”;
VISTO l'art. 54, II comma. del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il cosiddetto “Testo Unico sull’Ambiente” e s.m.i.;
VISTO l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1. A tutti i cittadini proprietari o aventi la disponibilità, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che invadono spazi di pubblico transito stradale, ciclabile o pedonale oppure che occultano la visibilità o la segnaletica stradale, nonché a rimuovere immediatamente le ramaglie e le foglie che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, siano caduti nei medesimi spazi;
2. A tutti i proprietari confinanti e i conduttori dei fondi agricoli, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, dei materiali rinvenuti, come pure di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latistanti le strade stesse;
3. A tutti i proprietari e/o gestori di aiuole e/o spazi verdi nelle immediate vicinanze di parcheggi di attività commerciali e/o strade pubbliche, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, allo sfalcio e/o a tagliare arbusti che rappresentano, per la loro incuria, elementi di degrado urbano e di mantenere curati detti spazi verdi;
AVVERTE
1. che la violazione alle disposizioni degli art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594;
2. che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza può dar luogo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;
3. che, in difetto, l’Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di detti interventi a spesa degli obbligati;
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia reso noto:
- alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
- sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.albaredodadige.vr.it
e sia inviata:
- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Ronco All’Adige, Piazza Scardevara, 15 37055 Ronco All’Adige;
- alla Provincia di Verona (Corpo di Polizia Provinciale) – Via Delle Franceschine, 10 37121 Verona;
- alle Associazioni di Categoria, affinché ne diano distribuzione agli iscritti operanti sul territorio comunale:
- Coldiretti Verona - Via Locatelli, 1 37122 Verona
- Confederazione Italiana Agricoltori Verona - Via Sommacampagna, 63/D 37137 Verona
- Unione Provinciale Agricoltori - Via Locatelli, 3 37122 Verona
INFORMA
ai sensi dell’art. 3 comma quanto della L. 07/08/90, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, può essere proposto, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
MENEGAZZI Paolo Silvio