
COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
Prot. 6846 del 19/05/2008
Ordinanza n. 32 registro ordinanze
Oggetto: Salvaguardia dell’attività delle api e degli insetti pronubi e impollinatori nella fecondazione dei fiori delle coltivazioni ortofrutticole.
IL SINDACO
Visto l’art. 9 della legge Regionale 7.9.1982 n. 41 e s.m.i.;
Ritenuto di assicurare all’agricoltura l’indispensabile attività delle api e degli altri insetti pronubi nella fecondazione dei fiori;
Considerato che nelle colture ortofrutticole condotte secondo razionali norme fitoiatriche non sono indispensabili e utili trattamenti nocivi e tossici per le api e gli altri insetti pronubi e impollinatori nel periodo della fioritura delle stesse;
Tenuto conto della rarefazione delle api e degli insetti pronubi e impollinatori, nonché dell’importanza fondamentale dell’impollinazione entomofila per la produzione agricola non solo in termini quantitativi ma soprattutto anche qualitativi;
Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1. di non effettuare trattamenti fitosanitari nocivi e tossici per le api e gli altri insetti pronubi e impollinatori, alle colture legnose, erbacee e foraggere, nel periodo della fioritura e cioè dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi.
2. Qualora siano fiorite le sole essenze erbacee sottostanti a frutteti e vigneti, i trattamenti agli stessi, sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa, oppure dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.
AVVERTE
che l’inottemperanza della presente ordinanza viene punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 516,45 ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia reso noto:
- alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
- sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.albaredodadige.vr.it
e sia inviata:
- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Provincia di Verona – Via Delle Franceschine, 10 37121 Verona;
- all’ULSS n° 20 di Verona – Via Montanara, 2 37030 Colognola Ai Colli;
- alle Associazioni di Categoria, affinché ne diano distribuzione agli iscritti operanti sul territorio comunale:
v Associazione Ortoflorovivaisti Veronesi - via Molinara 50, 37012 Bussolengo (Vr)
v Coldiretti Verona - Via Locatelli, 1 37122 Verona
v Confederazione Italiana Agricoltori Verona - Via Sommacampagna, 63/D 37137 Verona
v Unione Provinciale Agricoltori - Via Locatelli, 3 37122 Verona
INFORMA
ai sensi dell’art. 3 comma quanto della L. 07/08/90, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, può essere proposto, nel termine di 120 giorni dalla dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Albaredo d’Adige, 19/05/2008
IL SINDACO
MENEGAZZI Paolo Silvio