
COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
Ordinanza n. 56 reg. Ord.
Prot. 10795 del 07/08/2008
Ordinanza: Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e di abbandono di contenitori vuoti
IL SINDACO
Rilevato che:
- Su tutto il territorio comunale si registra costantemente una situazione di degrado della qualità dell’ambiente urbano e delle relazioni sociali ed interpersonali poiché interessate, come accertato dai Carabinieri di Ronco All’Adige e dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Albaredo d’Adige, dalla presenza di gruppi di persone nullafacenti, dedite al consumo, anche smodato, di bevande alcoliche;
- L’abuso di sostanze alcoliche in luogo pubblico comporta situazioni di litigiosità tali da compromettere l’Ordine Pubblico con rischio di coinvolgimento di cittadini e passanti, di schiamazzi ed, in generale, di situazioni che portano alla percezione di insicurezza nella cittadinanza tutta, in modo particolare, in coloro che fruiscono degli spazi pubblici;
- I Carabinieri e la Polizia Locale di Albaredo d’Adige sono chiamati di continuo ad intervenire, al fine di sedare i problemi di ordine pubblico, e numerose sono le segnalazioni di cittadini i quali lamentano tensioni e fenomeni che s’intensificano al tramonto, ciò a causa della costante presenza sul territorio comunale di soggetti nullafacenti che “bivaccano”, consumando bevande alcoliche in maniera sconsiderata;
- Trattasi di bevande alcoliche acquistate per asporto negli esercizi commerciali e pubblici, successivamente consumate in luoghi pubblici, ed i relativi contenitori sono abbandonati senza riguardo alcuno, costituendo fonte di potenziale pericolo per coloro che ivi abitano e/o transitano;
- Le bevande alcoliche sono, per lo più, acquistate in bottiglie di vetro e/o contenitori in alluminio;
Considerato che:
- Le predette condotte riprovevoli, sottolineate dalle ripetute lamentele dei cittadini, rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita di cui tutti devono godere nell’ambito della Comunità, anche in orario serale e notturno, e determinano, pertanto, una evidente lesione dei diritti fondamentali alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;
- La detenzione di detti contenitori in luogo pubblico favorisce l’uso degli stessi come potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere;
- Le situazioni sopra descritte sono state anche monitorate e doverosamente evidenziate in apposite relazioni dalle forze dell’ordine pubblico;
Rinvenute, quindi, pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, ciò al fine di evitare possibili pericoli per la cittadinanza, la quale ha diritto a vivere in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone, oltre che per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di Polizia, vietare il consumo, su tutto il territorio Comunale, con esclusione del consumo effettuato presso i pubblici esercizi, nonché all’interno dei “plateatici” loro concessi, di bevande alcoliche, nonché la detenzione, in luoghi pubblici, di tali bevande, sia in contenitori di vetro, sia di alluminio, ai fini dell’immediato consumo;
Vista la legge regionale 21/09/2007, n. 29;
Visto l’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del vigente Testo Unico degli Enti Locali;
ORDINA
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, su tutto il territorio Comunale il divieto di:
1. Consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti;
2. Abbandonare in luogo pubblici contenitori vuoti, sia in vetro, sia in alluminio, di bevande di qualsiasi genere.
AVVERTE
Che le violazioni dei precetti di cui ai precedenti punti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500, ciò a norma dell’articolo 7 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’articolo 650 del Codice Penale ed all’eventuale ripristino provvederà l’Amministrazione Comunale, a spese dei trasgressori.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia reso noto:
- alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
- sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.albaredodadige.vr.it
e sia inviata:
- alla Prefettura di Verona;
- alla Questura di Verona;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ronco All’Adige;
- alla Polizia Provinciale di Verona;
- al Corpo di Polizia Locale, che in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento;
- all’Ufficio Tecnico del Comune – Servizio Ecologia;
INFORMA
ai sensi dell’art. 3 comma quanto della L. 07/08/90, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, può essere proposto, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Paolo Silvio Menegazzi