
COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
Ord. n. 46 Prot. 9083 del 02/07/2008
OGGETTO: Divieto di fumare nei parchi comunali.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
· sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sul fatto che nei parchi gioco distribuiti su tutto il territorio comunale spesso risulta uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini col conseguente cattivo esempio dato alle fasce d’età più indifese;
· i fumatori tengono usualmente le sigarette ad un’altezza che corrisponde pressoché a quella dei bambini, andando proprio a colpire le fasce d’età a cui sono riservate le zone verdi attrezzate del Comune di Albaredo d’Adige;
· secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l’ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto come anni di vita persi in disabilità;
· secondo i medesimi predetti dati, il “trend” dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
· il programma “Guadagnare salute”, strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei governi locali, l’adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l’effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;
· nell’ottica del perseguimento di un paese sostenibile, quindi più vivibile e pulito, a misura di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, il Comune di Albaredo d’Adige è sempre impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, anche in materia ambientale e igienica;
· nel solco tracciato dalla normativa vigente volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette;
CONSIDERATO CHE:
· si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi dell’ambiente e degli spazi della comunità;
· dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute (a maggior ragione se riferita a minori) costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo; la Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo; si consideri inoltre che il “fumare” rappresenta comportamento contra jus ex art. 2043 c.c. da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privatistici;
· il divieto relativo all’area dei Parchi pubblici riguarda un ambito territoriale alquanto circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;
RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a garantire:
1. una più libera e salutare fruizione – soprattutto da parte dei bambini – delle aree verdi con particolare necessità per quelle attrezzate a parco giochi;
2. il recupero di spazi liberi dal fumo in particolare nell’interesse della salute dei non fumatori;
VISTO l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
· che tutte le aree verdi del territorio comunale siano rispettate come tali, in particolar modo quelle dedicate allo svago dei bambini, i quali non devono subire il cattivo esempio degli adulti in materia di igiene, rispetto dell’ambiente e della salute altrui;
VIETA di
1. fumare nei parchi giochi comunali;
2. fumare all’aperto nelle aree dove si pratica sport.
Eventuali deroghe saranno ammesse in occasioni e/o eventi particolari.
AVVERTE
· le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell’art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia resa nota:
- alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- tramite pubblicazione sul sito Internet del Comune www.comune.albaredodadige.vr.it
e sia inviata:
- alla Prefettura di Verona;
- alla Questura di Verona;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ronco All’Adige;
- alla Polizia Provinciale di Verona;
- al Corpo di Polizia Locale, che in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento;
- all’Ufficio Tecnico del Comune – Servizio Ecologia;
INFORMA
ai sensi dell’art. 3 comma quanto della L. 07/08/90, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, può essere proposto, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Paolo Silvio Menegazzi